Lavoro
Lavoro sulle piattaforme, il Cdm approva il decreto di recepimento
Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto che recepisce le regole Ue sul lavoro tramite piattaforme. Secondo una ricostruzione specialistica, il testo affida alla contrattazione collettiva un ruolo primario; per verificarne la portata servono la pubblicazione e la lettura del testo definitivo.
Il Consiglio dei ministri ha approvato il 28 ottobre 2026, in esame definitivo, il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea sul lavoro tramite piattaforme digitali. La novità principale rispetto allo schema di luglio, secondo la ricostruzione di NT+ Lavoro, è un nuovo articolo 20 che attribuisce alla contrattazione collettiva un ruolo primario nella definizione delle condizioni economiche e normative e nell’attuazione dei diritti sulla gestione algoritmica.
Il comunicato del Consiglio dei ministri n. 195, riprodotto da Nomo, conferma l’approvazione definitiva e riferisce che il testo tiene conto dei pareri del Garante per la protezione dei dati personali e delle commissioni parlamentari. Non descrive, però, il contenuto dell’articolo 20: per valutarne la formulazione e la portata concreta occorre consultare il decreto pubblicato.
In breve: il via libera del Governo completa la deliberazione del decreto, ma non basta a stabilire da solo quando le nuove disposizioni diventeranno operative né come saranno applicate ai singoli rapporti di lavoro.
Che cosa comporta il ruolo della contrattazione
Secondo NT+ Lavoro, la disposizione inserita nel testo approvato individua negli accordi collettivi la sede primaria per regolare gli aspetti economici e normativi del lavoro tramite piattaforme e dare attuazione ai diritti legati agli algoritmi. È un’indicazione sul ruolo negoziale delle parti sociali: non prova che sia già stato firmato un nuovo contratto nazionale, né che tutte le piattaforme applichino condizioni identiche.
Il tema ha un precedente nella disciplina italiana dei rider autonomi addetti alle consegne. Il quadro illustrato dal Ministero del Lavoro affida già alla contrattazione collettiva la definizione dei criteri per il compenso complessivo. Se manca un accordo, la retribuzione non può essere calcolata soltanto sulle consegne e deve essere garantito un minimo orario basato sui minimi tabellari di contratti collettivi di settori affini o equivalenti. Per il lavoro notturno, festivo o svolto in condizioni meteorologiche sfavorevoli è inoltre prevista un’indennità integrativa non inferiore al 10%.
Queste disposizioni riguardano i rider autonomi nel perimetro del Capo V-bis del decreto legislativo n. 81 del 2015. Non si possono quindi trasferire automaticamente al nuovo decreto, che recepisce una direttiva riferita al lavoro mediante piattaforme digitali in senso più ampio. Il testo pubblicato dovrà chiarire come la nuova previsione si coordina con le tutele già in vigore.
La direttiva europea: rapporto di lavoro e algoritmi
La direttiva Ue 2024/2831 affronta più aspetti, non soltanto il lavoro dei rider. Chiede agli Stati membri misure per individuare correttamente la situazione occupazionale delle persone che lavorano tramite piattaforme e stabilisce garanzie sulla gestione algoritmica e sul trattamento dei dati. Il termine per il recepimento è il 2 dicembre 2026.
| Ambito | Che cosa prevede la direttiva Ue |
|---|---|
| Qualificazione del rapporto | Una presunzione legale confutabile può operare quando emergono fatti che indicano direzione e controllo della prestazione da parte della piattaforma, secondo il diritto e le prassi nazionali. Non trasforma automaticamente ogni lavoratore in dipendente. |
| Gestione algoritmica | Prevede limiti all’uso di determinati dati personali e obblighi di informazione e controllo umano sulle decisioni automatizzate che incidono sulle persone che lavorano tramite piattaforma. |
| Contrattazione collettiva | Chiede agli Stati di promuovere il ruolo delle parti sociali e l’esercizio della contrattazione collettiva nel lavoro su piattaforma. |
La contrattazione collettiva, dunque, rientra già negli obiettivi europei. L’articolo 20 segnalato da NT+ Lavoro ne definirebbe il ruolo nel recepimento italiano; senza il testo ufficiale, però, non è possibile stabilire quanto la norma specifichi le materie, gli accordi interessati o i suoi effetti sui diversi rapporti di lavoro.
Che cosa resta da verificare dopo il via libera
Il decreto legislativo è stato sottoposto alle commissioni parlamentari nell’ambito dell’iter dell’Atto del Governo n. 433. La scheda della Camera documenta l’esame consultivo e il parere favorevole con osservazioni della Commissione Lavoro il 1° ottobre. Non si è trattato dell’approvazione parlamentare di una legge ordinaria: il Consiglio dei ministri ha deliberato il decreto legislativo nell’ambito della delega ricevuta dal Parlamento.
Il prossimo passaggio per conoscere la disciplina applicabile è la pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale. Da lì si potranno verificare la formulazione dell’articolo 20, le eventuali modifiche rispetto allo schema iniziale e le date di entrata in vigore. Il termine europeo del 2 dicembre è vicino, ma l’approvazione del Cdm, da sola, non chiarisce la decorrenza delle singole disposizioni.
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