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Energia

Gasolio, accisa ridotta dal 28 ottobre al 7 novembre: 4,88 centesimi con l’IVA

Per 11 giorni l’accisa sul gasolio scende di 4 centesimi al litro: con l’IVA, il beneficio teorico è di 4,88 centesimi. Su 50 litri equivale a 2,44 euro, se il taglio si trasferisce interamente al prezzo.

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Illustrazione di una pompa per gasolio in primo piano e di un camion commerciale sullo sfondo.
La riduzione temporanea dell’accisa riguarda il gasolio; il decreto non garantisce uno sconto uniforme sul prezzo alla pompa. Illustrazione generata con intelligenza artificiale. (© Diario del Web / AI)

Dal 28 ottobre al 7 novembre 2026 l’accisa sul gasolio usato come carburante scende a 632,90 euro per mille litri. Il decreto interministeriale del 27 ottobre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, riduce temporaneamente l’aliquota ordinaria di 40 euro per mille litri: sono 4 centesimi al litro, che diventano 4,88 considerando anche l’IVA al 22% applicata alla riduzione.

Il taglio dura 11 giorni e riguarda il gasolio, non la benzina. Stabilisce l’imposta applicabile, ma non fissa il prezzo alla pompa: il beneficio indicato è quindi teorico e non garantisce uno sconto uguale in tutti i distributori.

Quanto può valere sul rifornimento

La riduzione porta l’aliquota da 672,90 a 632,90 euro per mille litri. Il confronto e il calcolo per litro sono questi:

Voce Importo
Accisa ordinaria 672,90 euro per mille litri
Accisa temporanea 632,90 euro per mille litri
Riduzione dell’accisa 40 euro per mille litri, pari a 4 centesimi al litro
Riduzione teorica con IVA 4,88 centesimi al litro

Su un rifornimento di 50 litri, 4,88 centesimi al litro corrispondono a circa 2,44 euro. È una stima che presuppone il trasferimento integrale della riduzione fiscale sul prezzo pagato: il decreto non impone ai distributori di abbassare il prezzo esposto di quella cifra.

Una deroga temporanea all’aliquota ordinaria

L’aliquota di 672,90 euro per mille litri è il riferimento ordinario per benzina e gasolio introdotto dal 1° gennaio 2026 nell’ambito della revisione delle accise, come riporta la normativa pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Il nuovo decreto non modifica stabilmente quel riferimento: stabilisce una riduzione temporanea per il solo gasolio e per le date indicate.

Il provvedimento motiva l’intervento con le maggiori entrate IVA rispetto all’ultima previsione, dovute all’aumento del prezzo internazionale del petrolio greggio. Indica inoltre che le condizioni per adottare la riduzione si sono verificate con riferimento al periodo dal 1° al 30 settembre 2026. Si tratta dunque di una misura fiscale circoscritta, non di un prezzo calmierato alla pompa.

Che cosa succede dopo il 7 novembre

Il decreto limita la nuova aliquota al periodo compreso tra il 28 ottobre e il 7 novembre. In assenza di un ulteriore provvedimento, dall’8 novembre viene meno questa riduzione temporanea e torna applicabile l’aliquota ordinaria. Questo passaggio riguarda l’accisa: non consente di prevedere quale sarà il prezzo praticato dai singoli distributori, che può variare anche per effetto delle condizioni di mercato e delle scelte commerciali.

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