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Ex Ilva, la Cassazione respinge i ricorsi: resta lo stop all’area a caldo

Le Sezioni Unite confermano l’inibitoria disposta a Milano. La sentenza chiarisce i poteri del giudice ordinario, ma non definisce il piano industriale: il decreto sulle tutele è ancora in esame al Senato.

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Illustrazione dello stabilimento siderurgico di Taranto visto dal porto, con ciminiere e strutture industriali sullo sfondo.
La veduta dello stabilimento siderurgico di Taranto richiama la conferma della sospensione giudiziaria dell’area a caldo. Illustrazione generata con intelligenza artificiale. (© Diario del Web / AI)

La Cassazione ha respinto i ricorsi di Ilva e Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria contro la sospensione dell’area a caldo dello stabilimento di Taranto. La sentenza delle Sezioni Unite, pubblicata il 29 ottobre 2026, lascia in vigore l’inibitoria della Corte d’appello di Milano. La decisione incide sulla prosecuzione della produzione a caldo, ma non approva un piano per sostituire gli altiforni né stabilisce quante persone saranno coinvolte nella transizione.

Il pronunciamento chiarisce anche una questione giuridica: un’inibitoria collettiva può arrivare in Cassazione quando produce effetti irreversibili. E conferma che, nel caso concreto, il giudice ordinario poteva intervenire a tutela della salute senza annullare in via generale l’autorizzazione ambientale. Per lavoratori e indotto, intanto, il decreto-legge n. 185 prevede sostegni con destinatari e limiti di spesa definiti; la sua conversione è ancora all’esame del Senato.

In sintesi: la sentenza conferma lo stop giudiziario e le condizioni indicate per un’eventuale ripresa; non è una decisione del Governo sul futuro produttivo dello stabilimento. Il decreto-legge aveva autorizzato il mantenimento degli impianti in riscaldo fino alla pubblicazione della motivazione della Cassazione, avvenuta il 29 ottobre, e comunque non oltre il 15 dicembre.

Come si è arrivati all’inibitoria

La causa è partita da un’azione collettiva promossa da cittadini per chiedere che cessassero condotte ritenute pregiudizievoli per la salute. Il Tribunale di Milano aveva disposto la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo; il 27 luglio 2026 la Corte d’appello ha confermato lo stop e accolto il reclamo dei cittadini anche per i profili legati all’amianto. Ha assegnato alle società 90 giorni dall’ultima comunicazione del provvedimento per completare le operazioni, sotto la sorveglianza dell’autorità di controllo.

La Corte d’appello ha legato una possibile ripresa alla rimozione dell’amianto ancora presente negli impianti e alle misure necessarie per riportare le emissioni di polveri sottili entro limiti di sicurezza, nello scenario produttivo autorizzato di sei milioni di tonnellate l’anno. La Cassazione, ricostruendo il provvedimento milanese, riferisce che nello stabilimento sono ancora presenti 2.140 tonnellate di amianto, inglobate negli impianti. Le due ragioni — amianto e polveri sottili — sono state considerate dalla Corte d’appello autonome, ciascuna sufficiente a sostenere l’inibitoria.

La sentenza n. 28087 ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Le Sezioni Unite hanno ritenuto ammissibile il ricorso in Cassazione perché il provvedimento, pur non essendo formalmente definitivo, può produrre effetti irreversibili: nel caso discusso, le società sostenevano che lo spegnimento avrebbe potuto rendere necessario ricostruire gli impianti. Il principio non rende impugnabile qualsiasi misura provvisoria: riguarda le inibitorie collettive che incidono in modo irreversibile sui diritti delle parti.

Il ruolo del giudice e quello dell’autorizzazione ambientale

Un altro punto contestato dalle società riguardava la giurisdizione. La Cassazione ha confermato che il giudice ordinario poteva esaminare la domanda perché la controversia chiedeva di fermare una condotta ritenuta lesiva della salute, non di annullare l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) in via generale.

Nel caso specifico, il giudice ordinario ha potuto valutare l’AIA incidentalmente e disapplicarla ai fini della controversia. Questo non cancella l’atto per tutti né sostituisce le competenze delle amministrazioni: la sentenza precisa che l’autorizzazione resta formalmente esistente e che le autorità possono valutare eventuali provvedimenti futuri nel quadro normativo. La distinzione è importante: la decisione conferma l’inibitoria giudiziaria per il caso esaminato, non introduce un annullamento generale dell’AIA.

La vicenda si inserisce anche nel percorso aperto dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 25 giugno 2024 sul caso Ilva. La CGUE ha stabilito che, nelle procedure di rilascio o revisione dell’autorizzazione, devono essere considerati gli effetti dell’impianto sulla salute e tutte le sostanze scientificamente note come nocive che possono essere emesse. Ha inoltre chiarito che, quando l’attività presenta pericoli gravi per salute o ambiente, la direttiva europea sulle emissioni industriali richiede la sospensione dell’esercizio. Le Sezioni Unite hanno richiamato questi principi nel valutare la legittimità della decisione milanese.

Nel merito, la Cassazione ha giudicato fondato l’accertamento dei pericoli gravi e rilevanti compiuto dai giudici di merito e ha ritenuto che l’inibitoria rispettasse i principi di precauzione e proporzionalità. Non ha svolto una nuova istruttoria tecnica: ha valutato le contestazioni delle società sui motivi di diritto e sulla motivazione della decisione d’appello.

La norma transitoria sul riscaldo e i tempi dello stop

Il decreto-legge n. 185 del 16 ottobre 2026 ha introdotto una misura distinta dal giudizio. Il suo articolo 4 ha autorizzato i commissari a mantenere gli impianti dell’area fusoria in condizioni di riscaldo per non comprometterne la funzionalità, fino alla pubblicazione della motivazione della Cassazione e comunque non oltre il 15 dicembre 2026. Anche senza produzione, restano gli obblighi di monitoraggio delle immissioni in atmosfera.

La motivazione è stata pubblicata il 29 ottobre: il termine previsto per quella specifica autorizzazione al riscaldo era quindi collegato a un passaggio già avvenuto, e aveva comunque un limite massimo al 15 dicembre. La sentenza non fissa una nuova data per completare lo spegnimento: l’ordine della Corte d’appello prevedeva 90 giorni dall’ultima comunicazione, e la decisione di Cassazione non riavvia quel termine. La data concreta di esecuzione va verificata considerando le comunicazioni del provvedimento e le modalità con cui è stato attuato.

Passaggio Che cosa prevede o decide Che cosa resta da definire
Inibitoria della Corte d’appello Sospensione dell’area a caldo; 90 giorni dall’ultima comunicazione per completare le operazioni. La data effettiva dell’ultima comunicazione e lo stato dell’esecuzione.
Articolo 4 del decreto-legge 185/2026 Autorizzazione temporanea al mantenimento in riscaldo fino alla pubblicazione della motivazione, comunque non oltre il 15 dicembre. La gestione concreta degli impianti dopo la pubblicazione della sentenza.
Sentenza della Cassazione Rigetta i ricorsi e conferma l’inibitoria; indica le condizioni per una possibile ripresa. Non stabilisce un piano industriale, un calendario per i nuovi impianti o il numero dei posti coinvolti.
Decreto-legge e conversione Prevede misure per alcuni lavoratori e affida al MIMIT la preparazione di un piano di investimenti. La conversione parlamentare e i successivi atti attuativi.

Le tutele per i lavoratori non sono una copertura indistinta

Il decreto-legge, in vigore dal 17 ottobre, interviene su più fronti, che non vanno confusi con l’inibitoria giudiziaria. Per i dipendenti di Acciaierie d’Italia in cassa integrazione straordinaria prevede un’integrazione del trattamento economico, con una spesa massima di 15 milioni di euro nel 2026 e 30 milioni nel 2027. Per specifiche categorie dell’indotto e per i dipendenti di Adi Servizi Marittimi in amministrazione straordinaria prevede un’integrazione al reddito dal 1° ottobre 2026 al 30 giugno 2027, con limiti di spesa di 27,3 milioni per il 2026 e 56,1 milioni per il 2027.

Per l’indotto, l’accesso non riguarda automaticamente tutte le imprese legate allo stabilimento. La norma richiede, tra l’altro, un rapporto di monocommittenza oppure un’influenza gestionale prevalente; in quest’ultimo caso considera i corrispettivi fatturati al committente, che devono aver superato il 50% del fatturato complessivo dell’impresa destinataria delle commesse nel biennio precedente al 1° settembre 2026. Le domande sono presentate all’INPS e il decreto prevede che non siano accolte ulteriori richieste se il monitoraggio indica il raggiungimento, anche prospettico, del limite di spesa.

Il decreto assegna inoltre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la preparazione di un piano di investimenti per il rilancio delle aree ex Ilva. L’incarico normativo non equivale, da solo, a un piano già completato, finanziato e avviato. Il disegno di legge S. 2065 risulta in corso di esame nelle commissioni riunite del Senato; il termine di conversione indicato nella scheda parlamentare è il 15 dicembre 2026.

Le richieste sindacali e i prossimi passaggi

Dopo la sentenza, la Fim-Cisl ha chiesto di accelerare la realizzazione degli impianti per il ferro preridotto (DRI) e dei forni elettrici, di garantire tutele più lunghe per i lavoratori e di riconvocare il tavolo ex Ilva a Palazzo Chigi. I segretari Ferdinando Uliano e Valerio D’Alò hanno scritto che «resta per noi fondamentale la continuità produttiva». Sono richieste sindacali, non decisioni già finanziate o attuate. Il precedente resoconto degli impegni discussi a Palazzo Chigi distingueva già gli indirizzi sulla decarbonizzazione dalle scelte operative ancora da compiere.

I passaggi da seguire sono dunque distinti: l’esecuzione dell’inibitoria e le condizioni per una possibile ripresa, la conversione del decreto e la definizione del piano di investimenti. Saranno questi atti — non la sola sentenza — a chiarire le misure effettive per lavoratori e indotto e il percorso industriale successivo.

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