Energia
Tajani annuncia l’Energy Release per le PMI: requisiti ancora da definire
Tajani ha annunciato che la manovra 2027 offrirà alle Pmi un accesso all’Energy Release. Il meccanismo vigente, però, ha requisiti e obblighi specifici: l’estensione e le sue condizioni restano da chiarire.
Antonio Tajani ha annunciato che la manovra 2027 offrirà alle piccole e medie imprese la possibilità di accedere a un meccanismo di Energy Release. Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge di Bilancio il 28 ottobre, ma non sono ancora chiari i requisiti per le imprese, le risorse disponibili né le condizioni dell’eventuale misura. La dichiarazione del vicepremier è stata resa all’assemblea di Confindustria Energia e riportata da ANSA il 28 ottobre.
Tajani ha detto che in manovra ci saranno interventi per le imprese, «dando la possibilità di avere un energy release anche per le piccole e medie». Ha collegato l’iniziativa alla flessibilità concessa dall’Unione europea sul tema dell’energia. Al momento, però, l’annuncio non permette di stabilire se le imprese non energivore potranno accedere alla nuova misura, quanto costerà loro l’energia o quali obblighi dovranno assumere.
Che cosa cambia rispetto al meccanismo vigente
L’Energy Release disciplinata dal decreto del MASE del 23 luglio 2024 è destinata ai clienti finali energivori iscritti nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica tenuto dalla CSEA. La dimensione aziendale, da sola, non basta a determinare l’accesso: una Pmi può già rientrare nella platea se possiede i requisiti previsti per le imprese energivore. La novità annunciata riguarda quindi la possibilità di estendere il meccanismo a una platea più ampia, ma non chiarisce se sarà una modifica delle regole attuali o uno schema distinto.
Per l’Energy Release 2.0 vigente, il GSE anticipa energia per 36 mesi al prezzo di cessione previsto di 65 euro per megawattora. In cambio, il beneficiario deve restituire l’energia mediante nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili, con un periodo di restituzione di 20 anni. Non è dunque un contributo in denaro né uno sconto privo di contropartite: la misura comporta obblighi e un orizzonte contrattuale lungo. Questi parametri descrivono il meccanismo attuale e non possono essere attribuiti automaticamente all’estensione annunciata.
| Elemento | Energy Release vigente | Estensione annunciata alle Pmi |
|---|---|---|
| Beneficiari | Clienti finali energivori iscritti nell’elenco CSEA | Plateа e requisiti non precisati |
| Energia e prezzo | Anticipazione per 36 mesi; prezzo di cessione di 65 €/MWh | Quantità e prezzo non precisati |
| Contropartita | Restituzione dell’energia attraverso nuova capacità rinnovabile, su 20 anni | Obblighi e durata non precisati |
La flessibilità europea ha condizioni precise
Il riferimento di Tajani all’Unione europea riguarda la possibilità di ampliare la clausola di salvaguardia nazionale per includere alcune misure di sicurezza energetica. Gli orientamenti della Commissione europea chiariscono che non si tratta di un’autorizzazione generale a finanziare qualsiasi intervento contro il costo dell’energia: le misure devono rafforzare la resilienza strutturale del sistema energetico e accelerare la transizione dai combustibili fossili. Sono inoltre sottoposte a criteri di bilancio e di ammissibilità, con valutazione caso per caso; la flessibilità per la sicurezza energetica è limitata allo 0,3% del Pil all’anno e allo 0,6% cumulativamente nel periodo previsto.
Il meccanismo vigente lega l’energia anticipata alla realizzazione di nuova capacità rinnovabile. Questo elemento è pertinente al quadro europeo, ma non basta a stabilire se l’eventuale estensione alle Pmi sarà considerata ammissibile: serviranno il contenuto effettivo della norma, la sua copertura e la valutazione delle autorità europee. Non è stato reperito un atto che colleghi in modo specifico la flessibilità europea annunciata da Tajani alla misura per le Pmi.
I dettagli che servono alle imprese
Per capire chi potrà aderire, il testo e gli eventuali atti attuativi dovranno chiarire almeno se la misura includerà imprese non iscritte nell’elenco CSEA, quali soglie di consumo o altri requisiti saranno richiesti e se l’accesso sarà diretto oppure mediato da aggregatori. Sono da definire anche quantità di energia, prezzo, durata, obblighi di restituzione, risorse e coperture, procedure di domanda, decorrenza e scadenze.
Queste informazioni determinano l’effetto concreto per ciascuna impresa. In particolare, l’eventuale accesso non consente da solo di calcolare il risparmio: conteranno il prezzo applicato, i volumi assegnati e gli obblighi contrattuali. La misura vigente mostra perché la platea e le condizioni contano: anticipazione e prezzo calmierato sono associati a investimenti rinnovabili e a impegni pluriennali.
Il prossimo passaggio è l’esame parlamentare
Il via libera del Consiglio dei ministri riguarda il disegno di legge, che deve ancora essere esaminato e approvato dal Parlamento. Per verificare se l’estensione annunciata è effettivamente prevista e con quale formulazione occorre consultare il testo del provvedimento; per conoscere le modalità operative potrebbero poi servire ulteriori atti, se la norma li prevede. Fino a quando questi passaggi non chiariranno platea, prezzo e obblighi, le imprese non possono valutare l’accesso né stimare il beneficio.
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