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Frontex, la proposta di Bruxelles apre ai rimpatri tra Paesi extra UE

La Commissione propone di consentire a Frontex di assistere rimpatri da un Paese terzo a un altro, anche forzati, ma solo a precise condizioni. Parlamento e Consiglio devono ancora esaminare la riforma.

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Illustrazione di una persona vista di spalle con un bagaglio davanti a un gate aeroportuale, simbolo della proposta Ue sull’assistenza di Frontex ai rimpatri tra Paesi terzi.
La Commissione europea propone di ampliare il ruolo di Frontex nei rimpatri tra Paesi terzi; il testo deve ancora essere esaminato da Parlamento europeo e Consiglio. Illustrazione generata con intelligenza artificiale. (© Diario del Web / AI)

La Commissione europea vuole ampliare il mandato di Frontex e permetterle di assistere operazioni di rimpatrio da un Paese fuori dall’Ue a un altro, anche forzate. La proposta, presentata il 27 ottobre 2026, non autorizza ancora nuove operazioni: per l’assistenza operativa richiede un accordo internazionale dell’Unione con il Paese interessato, garanzie sui diritti e, in alcuni casi, la valutazione di un interesse strategico europeo. Il testo legislativo della Commissione dovrà ora essere esaminato e negoziato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Il cambiamento riguarda persone che si trovano già in un Paese terzo e che, in base alla proposta, sono tenute a lasciarlo: non solo persone con una decisione di rimpatrio emessa da uno Stato Ue. La riforma distingue due situazioni e stabilisce quali accordi e tutele dovrebbero accompagnare l’intervento dell’agenzia.

Due percorsi per l’assistenza di Frontex

La proposta individua due basi per l’assistenza operativa. Nel primo caso, il rimpatrio da un Paese terzo si fonda su una decisione adottata da uno Stato membro dell’Ue; la Commissione dovrebbe individuare un interesse strategico dell’Unione, tenendo conto dei criteri previsti dal testo.

Nel secondo caso, l’obbligo individuale di lasciare il Paese deriva dalla legge nazionale di quel Paese. La proposta limita questa possibilità a specifiche categorie: Paesi candidati all’adesione all’Ue, Paesi vincolati dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Paesi designati come sicuri a livello Ue e, a determinate condizioni, altri Paesi che rispettino gli standard internazionali sui diritti umani. Per quest’ultima categoria deve essere individuato anche un interesse strategico dell’Unione.

Base del rimpatrio Condizione prevista dalla proposta
Decisione di rimpatrio di uno Stato membro La Commissione individua un interesse strategico dell’Unione.
Obbligo di lasciare il Paese previsto dalla legge nazionale del Paese terzo Il Paese rientra nelle categorie elencate; per altri Paesi servono anche il rispetto degli standard internazionali e l’interesse strategico Ue.

In entrambi i casi, l’assistenza operativa di Frontex dovrebbe basarsi su un accordo internazionale concluso dall’Unione. L’accordo dovrebbe precisare l’ambito dell’intervento, i compiti e i poteri degli agenti e le garanzie applicabili. Il testo distingue questa attività dall’assistenza tecnica, come formazione e rafforzamento delle capacità, che non comporta l’esercizio di poteri esecutivi.

Le tutele previste e il nodo dei controlli

La proposta richiede il rispetto dei diritti fondamentali e del principio di non-refoulement, che vieta di trasferire una persona verso un luogo in cui rischia persecuzioni o trattamenti vietati. Per l’assistenza operativa, gli accordi dovrebbero inoltre prevedere un obbligo individuale di lasciare il Paese accertato con un procedimento regolare, verifiche sul rispetto del non-refoulement nel caso concreto e un meccanismo indipendente per monitorare l’applicazione dell’accordo.

Se l’operazione riguarda un rimpatrio forzato, si aggiungerebbero impegni specifici per rispettare le esigenze delle persone vulnerabili e regole chiare sull’uso proporzionato della forza e dei mezzi di contenimento. Sono condizioni scritte nella proposta: la loro presenza nel testo non equivale a una garanzia che ogni futura operazione le rispetterà. I dettagli dipenderanno anche dagli accordi che l’Unione concluderà con i Paesi terzi.

Amnesty International ha criticato la riforma il 28 ottobre, sostenendo che l’aumento dei poteri di Frontex non sia accompagnato da garanzie sui diritti e obblighi di trasparenza adeguati. L’organizzazione teme che l’agenzia possa avere un ruolo più ampio nei cosiddetti centri di rimpatrio fuori dall’Ue. È una valutazione di Amnesty, non un accertamento di violazioni già avvenute in applicazione della proposta.

Il rapporto con i centri di rimpatrio

I centri di rimpatrio in Paesi terzi sono previsti da una disciplina europea distinta, che consente agli Stati membri di concludere accordi o intese per trasferire persone soggette a una decisione di rimpatrio. La Commissione spiega che tali accordi possono riguardare Paesi che rispettino gli standard internazionali sui diritti umani e il principio di non-refoulement. La proposta su Frontex non istituisce un centro né avvia operazioni in una struttura specifica: aggiungerebbe un possibile supporto dell’agenzia alle attività di rimpatrio che si svolgono o iniziano in Paesi terzi.

Il nesso è quindi possibile, non automatico. Le regole sui centri riguardano accordi degli Stati per i rimpatri di persone con decisioni Ue; la proposta Frontex disciplina anche l’assistenza a rimpatri basati su obblighi previsti dalla legge del Paese terzo. Sono strumenti diversi, con presupposti giuridici distinti.

Una riforma più ampia: personale, coordinamento e crisi

Il nuovo ruolo nei rimpatri è una parte del progetto. La Commissione propone di portare gradualmente il corpo permanente di Frontex a 30.000 unità: l’incremento includerebbe una nuova riserva europea di frontiera e rimpatrio da 17.000 agenti, oltre ai 7.000 già distaccati dagli Stati membri. Il piano prevede inoltre un Centro di coordinamento per i rimpatri, chiamato a raccogliere e analizzare informazioni operative e a sostenere la pianificazione.

La riforma comprende anche una forza di reazione rapida per le emergenze alle frontiere esterne e un centro per monitorare contenuti pubblicamente accessibili online rilevanti per la gestione delle frontiere. Sono proposte legislative, non nuove capacità già attive. Il rafforzamento del ruolo di Frontex era stato annunciato dalla Commissione il 2 ottobre; il giorno 27 è arrivato il testo da sottoporre ai colegislatori.

Che cosa succede adesso

Parlamento europeo e Consiglio dovranno discutere la proposta e concordare il testo definitivo. Durante i negoziati possono cambiare sia le condizioni per l’assistenza nei Paesi terzi sia le altre misure previste. Solo dopo l’adozione del regolamento e la conclusione degli accordi necessari potrebbe diventare operativo il nuovo mandato: fino ad allora, la proposta non attribuisce a Frontex nuovi poteri per effettuare rimpatri tra Paesi extra Ue.

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