Politica
Piantedosi rivendica «centinaia» di fermi ai cortei, senza dati sugli esiti
Il ministro parla di «centinaia» di fermi e perquisizioni, senza indicare periodo ed esiti. Il fermo ai cortei è in vigore da febbraio; a ottobre il decreto-legge 190 ne ha esteso l’ambito ed è ora all’esame della Camera.
Matteo Piantedosi rivendica l’attività preventiva delle forze di polizia durante le manifestazioni e chiede ai partiti di condannare le violenze. Nell’intervista pubblicata il 1° novembre 2026, il ministro dell’Interno parla di «centinaia di fermi preventivi e di perquisizioni», che, secondo la sua ricostruzione, si svolgono sulla base di elementi concreti e sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria. Il colloquio, però, non indica il periodo a cui si riferisce la cifra né il numero per città o gli esiti degli interventi. La dichiarazione non è quindi un bilancio statistico verificabile attraverso i dati riportati nell’intervista.
Piantedosi sostiene anche che, dall’inizio della stagione di proteste, non sia stata vietata alcuna manifestazione e che siano stati consentiti cortei non preavvisati. Sono affermazioni del ministro, non accompagnate nell’intervista da un elenco o da dati di riscontro. La distinzione è rilevante: il diritto di riunione in luogo pubblico richiede il preavviso, non un’autorizzazione.
Il ministro non annuncia nell’intervista nuove misure. Ma, pochi giorni prima, era entrato in vigore un decreto-legge che ha ampliato l’ambito di applicazione dell’accompagnamento e del trattenimento preventivo: un intervento normativo distinto dalle dichiarazioni del 1° novembre e, al 1° novembre, ancora all’esame del Parlamento per la conversione.
Dal fermo ai cortei all’estensione prevista dal decreto di ottobre
Il cosiddetto fermo preventivo in occasione di manifestazioni è stato introdotto dal decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, poi convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026, n. 54. La norma consente, in specifiche operazioni di polizia svolte durante i servizi di ordine pubblico per manifestazioni, di accompagnare una persona negli uffici e trattenerla per gli accertamenti necessari per non più di dodici ore. La misura richiede un pericolo attuale per l’ordine e la sicurezza pubblica e circostanze specifiche e concrete, valutate sulla base di elementi di fatto, che facciano ritenere che la persona possa mettere in pericolo il pacifico svolgimento della manifestazione. Il pubblico ministero deve essere informato immediatamente e può disporre il rilascio se ritiene che manchino i presupposti.
Il 22 ottobre è stato pubblicato il decreto-legge n. 190, entrato in vigore il giorno successivo. La norma estende la possibilità di accompagnamento e trattenimento, nel rispetto dei presupposti previsti, a specifiche operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione di reati in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone. Non riguarda soltanto i cortei: il suo ambito è più ampio. Alla data del 1° novembre, il disegno di legge di conversione risultava in esame alla Commissione Giustizia della Camera.
| Atto | Stato al 1° novembre | Ambito rilevante |
|---|---|---|
| Decreto-legge n. 23 del 24 febbraio 2026, convertito nella legge n. 54 del 24 aprile | Norma convertita | Accompagnamento e trattenimento in specifiche operazioni durante i servizi per manifestazioni, fino a dodici ore e in presenza dei presupposti di legge. |
| Decreto-legge n. 190 del 22 ottobre 2026 | In vigore dal 23 ottobre; conversione all’esame della Camera | Estende la misura a specifiche operazioni preventive in luoghi con consistente afflusso di persone. |
Perciò, dire che l’intervista non presenta nuove misure non equivale a dire che non siano intervenute modifiche normative in precedenza: il decreto di ottobre aveva già esteso la disciplina. La scheda della Camera sull’iter di conversione del decreto-legge n. 190 indicava l’esame in Commissione.
Perquisizioni e garanzie: procedure diverse dal trattenimento
La perquisizione sul posto è un istituto distinto dal trattenimento. La disciplina consente agli agenti, in casi eccezionali di necessità e urgenza che non permettono di attendere un provvedimento dell’autorità giudiziaria, di identificare e perquisire immediatamente persone quando specifiche circostanze concrete di luogo e tempo fanno apparire la loro presenza o il loro atteggiamento un pericolo attuale. La perquisizione deve essere limitata alla ricerca di armi, esplosivi e strumenti di effrazione o atti a offendere; può riguardare, per le stesse finalità, anche il veicolo usato per arrivare sul posto. Va redatto un verbale, da trasmettere al procuratore della Repubblica entro 48 ore e da consegnare all’interessato nei casi previsti.
Il richiamo di Piantedosi al coordinamento con l’autorità giudiziaria non descrive, da solo, la procedura seguita in ciascun fermo o perquisizione. L’intervista non specifica a quali casi si riferisca né fornisce elementi per verificare il rispetto dei singoli presupposti. Le garanzie costituzionali sulla libertà personale e le regole puntuali delle leggi ordinarie sono i riferimenti per valutare gli interventi; non sostituiscono però i dati mancanti sul loro numero e sui risultati.
Libertà di riunione e appello ai partiti
L’articolo 17 della Costituzione tutela il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni in luogo pubblico prevede il preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica. L’articolo 13 tutela invece la libertà personale e stabilisce condizioni e garanzie per le restrizioni previste dalla legge: sono principi che rendono centrali i presupposti concreti e le procedure applicate nei controlli.
Il 29 ottobre Piantedosi aveva presieduto una riunione in videoconferenza con prefetti, questori e vertici delle forze di polizia dei capoluoghi di regione, dedicata alle manifestazioni in programma nel fine settimana e agli scenari nelle aree ritenute più sensibili. Il comunicato del Viminale descrive la pianificazione e il monitoraggio, ma non riporta il conteggio dei fermi e delle perquisizioni citato successivamente dal ministro.
L’appello di Piantedosi a isolare i violenti è una richiesta politica rivolta ai partiti e a chi ricopre ruoli di responsabilità, non un’intesa già raggiunta tra maggioranza e opposizioni né una nuova disposizione operativa. Per valutare la portata dei controlli restano da conoscere i dati che l’intervista non fornisce: periodo, numero e distribuzione degli interventi, nonché i relativi esiti.
Continua a leggere le notizie di DiariodelWeb.it e segui la nostra pagina Facebook