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Il Governo espelle, il Giudice libera: il “Corto Circuito” di Torino e l’ombra di Bondi Beach

Torino, imam libero nonostante frasi pro-Hamas: per la Corte è libertà di pensiero, per il Viminale un rischio sicurezza. Scontro istituzionale mentre il terrorismo colpisce ancora nel mondo.

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Manifestazione per Mohamed Shahin (© IPA Agency)
Manifestazione per Mohamed Shahin (© IPA Agency)

Se cercavate la definizione perfetta di “corto circuito istituzionale”, l’avete trovata a Torino. Mentre il mondo osserva con orrore le immagini che arrivano da Bondi Beach – dove la celebrazione di Hanukkah si è trasformata in un mattatoio con 16 morti per mano di estremisti islamici – in Italia ci avvitiamo in una disquisizione giuridica sulla sottile differenza tra “apologia di terrorismo” e “libera manifestazione del pensiero”.

Al centro della scena c’è Mohamed Shahin, l’Imam della moschea di via Saluzzo. Per il Ministero dell’Interno è un “pericolo per la sicurezza dello Stato”; per la Corte d’Appello di Torino, un cittadino che esercita il suo diritto di critica, forse un po’ “colorita”, ma lecita. Risultato? Shahin è libero, il Viminale è furioso, e il cittadino comune si chiede se la prevenzione in Italia sia diventata un optional.

I fatti: tra “resistenza” e sicurezza

Il copione sembrava scritto: decreto di espulsione firmato da Matteo Piantedosi il 24 novembre, Imam nel CPR di Caltanissetta, aereo pronto. Le motivazioni del Viminale erano pesanti come macigni: Shahin aveva definito il pogrom del 7 ottobre – quello con donne stuprate e bambini bruciati vivi – un atto di “resistenza” e “non violenza”. A questo si aggiungevano contatti con la Fratellanza Musulmana e soggetti legati al terrorismo.

Ma in Italia, come sappiamo, tra il dire e il fare c’è di mezzo il “cavillo”. O meglio, l’interpretazione. Il giudice Ludovico Morello ha ribaltato il tavolo accogliendo il riesame. La logica della Corte d’Appello è un capolavoro di garantismo formale che merita di essere analizzato:

  1. le parole non sono pietre (per il giudice): Le frasi pro-Hamas? “Immediatamente archiviate” dalla Procura perché non costituiscono reato. Secondo i giudici, definire un massacro “resistenza” rientra nella libertà di pensiero costituzionale. La censura etica o morale, ci dicono le toghe, non compete ai tribunali;
  2. amicizie pericolose? Roba vecchia: I contatti con terroristi o estremisti? “Isolati e datati” (2012 e 2018). L’Imam li ha “spiegati”, e tanto basta;
  3. l’integrazione: Shahin è in Italia da vent’anni, incensurato e “perfettamente integrato”.

In sintesi: finché non c’è la bomba, non c’è il pericolo attuale. Una visione del diritto che cozza violentemente con il concetto di prevenzione di polizia, che per natura deve intervenire prima che il reato (o la strage) avvenga.

Lo scontro politico: due Italie inconciliabili

La sentenza ha scatenato una guerra di trincea tra poteri dello Stato. La reazione di Giorgia Meloni non si è fatta attendere ed è stata chirurgica: “Dalle mie parti, definire il 7 ottobre resistenza significa giustificare il terrorismo. Come facciamo a difendere la sicurezza se ogni iniziativa viene annullata?”.

Ecco una tabella riassuntiva delle posizioni in campo, che illustra plasticamente la spaccatura del Paese:

Fronte Attori Principali Posizione Chiave
Governo & Maggioranza Meloni, Salvini, Piantedosi La magistratura fa politica e impedisce la sicurezza nazionale. Necessaria riforma della giustizia e separazione delle carriere. Ricorso immediato in Cassazione.
Opposizione & Sinistra AVS (Salis, Fratoianni), M5S, CGIL Vittoria dello Stato di diritto contro la “caccia alle streghe” e la “repressione del dissenso”. Shahin è un interlocutore e non un pericolo.
Stampa Libero vs. Il Fatto/Repubblica Da un lato “Giudici potere antagonista”, dall’altro “Vittoria della libertà di parola”.

Colpisce l’entusiasmo – definito “choc” da alcuni osservatori – della CGIL di Torino e di esponenti come Ilaria Salis, che festeggiano la liberazione come se si trattasse di un prigioniero politico, ignorando forse che il soggetto in questione considera “resistenza” lo sgozzamento di civili nei kibbutz.

L’elefante nella stanza: il caso Australia

L’aspetto più inquietante di questa vicenda è il tempismo. Mentre a Torino si disquisisce se inneggiare a Hamas sia reato o meno, dall’altra parte del mondo, in Australia, la realtà ha presentato il conto.

L’attacco alla festa di Hanukkah a Bondi Beach, con il suo tragico bilancio di 16 morti, ci ricorda che il fondamentalismo non si combatte con le sentenze a posteriori. Gli attentatori australiani erano probabilmente “integrati” fino al giorno prima, forse avevano solo espresso opinioni radicali sui social.

La domanda che possiamo porci è tecnica, non ideologica: un sistema giuridico che richiede la “certezza” della pericolosità (spesso ottenibile solo a fatto compiuto) è compatibile con la prevenzione del terrorismo moderno? Dovremo attendere un atto conclusivo prima di procedere?

Il terrorismo islamista non segue il codice di procedura penale. Si muove nelle zone grigie, nell’indottrinamento, nelle parole che diventano azioni. Se lo Stato rinuncia a intervenire nella “zona grigia” per paura di violare il politicamente corretto giuridico, si assume un rischio calcolato.

Il problema è che, come dimostra l’Australia, quando il calcolo si rivela sbagliato, il prezzo non lo pagano i giudici o i ministri, ma i cittadini inermi.

In attesa della Cassazione, Shahin resta a Torino. Il Governo è impotente, la Magistratura è irremovibile. Auguriamoci che sia innocuo, come loro pretendono, altrimenti sarà un grosso problema.

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