Politica
Meloni difende la legge elettorale: il candidato premier prima del voto
La premier sostiene l’indicazione preventiva del candidato e il premio di governabilità. La legge è già in vigore, ma non introduce l’elezione diretta del presidente del Consiglio: la nomina resta al capo dello Stato e sono stati presentati ricorsi in 25 tribunali.
Giorgia Meloni difende la legge elettorale già in vigore e sostiene che il candidato alla guida del governo debba essere indicato prima del voto. Nell’intervista con Bruno Vespa pubblicata il 1° novembre, la presidente del Consiglio rilancia anche il premio di governabilità. Non annuncia però nuove misure: la legge n. 180 è entrata in vigore il 24 ottobre 2026. Intanto, il 26 ottobre sono stati depositati ricorsi contro la norma in 25 tribunali; il loro esito è ancora da definire.
Il punto istituzionale è che indicare un candidato non significa eleggerlo direttamente presidente del Consiglio. La legge chiede a liste e coalizioni collegate di indicare lo stesso nome come proposta per l’incarico, ma fa salve le prerogative del presidente della Repubblica. Come stabilisce l’articolo 92 della Costituzione, è il capo dello Stato a nominare il presidente del Consiglio.
Il premio di governabilità: soglia e seggi
La legge conserva una base proporzionale e prevede un premio eventuale. Per ottenerlo, la stessa lista o coalizione deve risultare la più votata a livello nazionale e raggiungere almeno il 42% dei voti validi sia alla Camera sia al Senato. Se una delle condizioni non si verifica in uno dei due rami, non scatta il premio e il riparto resta proporzionale.
| Camera | Seggi del premio | Limite complessivo per chi lo riceve |
|---|---|---|
| Camera dei deputati | 70 | 220 seggi |
| Senato della Repubblica | 35 | 113 seggi |
I limiti indicati escludono i seggi della circoscrizione Estero. La soglia e l’obbligo di prevalere in entrambe le Camere sono quindi condizioni congiunte: non basta arrivare al 42% in un solo ramo. Il testo completo della legge 9 ottobre 2026, n. 180, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, disciplina anche il calcolo e l’assegnazione dei seggi.
Che cosa scelgono gli elettori e che cosa resta al Quirinale
Meloni afferma che gli elettori potranno scegliere «i parlamentari, la coalizione, il programma e il candidato premier». La legge rende esplicito il nome proposto dalla lista o coalizione, ma non trasferisce agli elettori il potere di nomina previsto dalla Costituzione. Il voto determina la composizione delle Camere; la formazione del governo segue poi il procedimento costituzionale.
La distinzione evita di confondere la designazione politica del candidato con l’elezione diretta del presidente del Consiglio. La stessa legge precisa che restano ferme le prerogative del capo dello Stato. La posizione espressa dalla premier riguarda dunque l’indirizzo politico della riforma, non una modifica delle regole costituzionali di nomina.
I ricorsi sono stati depositati, ma la Consulta non ha ancora deciso
Il confronto sulla legge si è spostato anche nelle aule giudiziarie. Secondo la ricostruzione pubblicata il 26 ottobre da ANSA sui ricorsi presentati in 25 tribunali, i promotori chiedono ai giudici di valutare questioni relative al diritto di voto e di sottoporre eventuali dubbi di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale. La prima udienza, a Trento, è stata fissata per il 16 dicembre. Il deposito dei ricorsi non equivale a una pronuncia della Consulta né determina da solo la sospensione della legge.
Le contestazioni si inseriscono in un dibattito già emerso durante l’iter parlamentare: tra le obiezioni riportate nei documenti della Camera c’è il rischio che il premio produca una forte maggioranza di seggi a partire da una quota di voti inferiore alla maggioranza assoluta. È una critica politica e giuridica, non una conclusione giudiziaria sulla legge vigente.
Il precedente costituzionale offre un riferimento, ma non un esito già scritto. Nel 2014 la Corte dichiarò illegittimo un premio di maggioranza privo di una soglia minima; nel 2017 censurò il ballottaggio previsto dall’Italicum per l’eccessivo sacrificio della rappresentatività e dell’eguaglianza del voto. La nuova legge prevede una soglia del 42% in entrambe le Camere, ma questo dato, da solo, non consente di anticipare il giudizio sui ricorsi attuali. Le decisioni precedenti riguardavano disposizioni diverse, come si legge nelle schede della Corte sulla sentenza n. 1 del 2014 e sulla sentenza n. 35 del 2017.
Che cosa succede adesso
La legge è operativa dal 24 ottobre, ma il contenzioso può aprire un percorso giudiziario distinto dall’attuazione della norma. Il passaggio prossimo già fissato è l’udienza del 16 dicembre a Trento; per arrivare alla Corte costituzionale occorre che un giudice sollevi una questione di legittimità. Fino a eventuali decisioni, la dichiarazione di Meloni resta una difesa politica della legge e non modifica né il testo né le prerogative del presidente della Repubblica.
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